APE Quando Non è Necessario

APE: Quando non è Necessario

Controlla se il tuo immobile rientra tra quelli per cui non è necessario fare l'APE. Leggi l'articolo per sapere quando poi evitarlo.

Quando non è necessario avere l'APE

L’APE non è obbligatorio quando: Guida completa alle esenzioni dalla Certificazione Energetica

Per agenti immobiliari e uffici tecnici, conoscere quando non è necessario richiedere un Attestato di Prestazione Energetica (APE) può fare la differenza tra una transazione rapida e uno spreco di tempo e risorse. Inoltre, basandoci sul Decreto Legislativo n. 192 del 2005 e sulle successive integrazioni normative, abbiamo realizzato questa guida completa sulle esenzioni dall’obbligo di certificazione energetica.

Le categorie esenti dall’obbligo: quando non è necessario l’APE

La normativa italiana, in particolare l’articolo 3 comma 3 del D.Lgs.192/05 e l’Appendice A del DM Linee Guida APE, definisce chiaramente quali immobili sono esenti dall’obbligo di certificazione energetica, quindi quando non è necessario l’APE. Ecco di seguito l’elenco completo:

1. Fabbricati isolati di piccole dimensioni

I fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 metri quadrati non necessitano di APE. Questo significa che piccole strutture indipendenti come dependance o piccoli edifici accessori possono essere compravenduti senza questo documento.

2. Edifici industriali e artigianali in specifiche condizioni

Non è necessario l’APE per gli edifici industriali e artigianali quando:

  • Gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo
  • Si utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
  • Il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non prevedono riscaldamento o climatizzazione

Pertanto, questa esenzione è particolarmente rilevante per capannoni industriali, laboratori artigianali e spazi produttivi con caratteristiche specifiche.

3. Edifici agricoli o rurali non residenziali

Sono esenti tutti gli edifici rurali o agricoli non residenziali privi di impianti di climatizzazione. Questa categoria comprendedi conseguenza:

  • Fienili
  • Stalle
  • Depositi attrezzi
  • Magazzini agricoli
  • Altre strutture di servizio all’attività agricola non destinate ad abitazione

4. Edifici inagibili o collabenti

Edifici dichiarati inagibili o collabenti sono esenti dall’obbligo di APE, purché tale condizione sia espressamente dichiarata nell’atto notarile. In questi casi, è fondamentale che lo stato di inagibilità sia correttamente documentato per evitare contestazioni successive.

5. Ruderi

Inoltre, i ruderi sono esclusi dall’obbligo di certificazione energetica, a condizione che il loro stato sia chiaramente indicato nell’atto notarile. Per essere considerato rudere, un immobile deve generalmente presentare un livello di degrado tale da non consentirne l’utilizzo senza interventi di recupero sostanziali. Di conseguenza per questi edifici non è necessario l’APE ma quando hai dubbi prova a consultare le lenne guida ufficiali.

6. Manufatti non classificabili come edifici

Non è necessario redigere l’APE quando i manufatti sono non riconducibili alla definizione di edificio secondo l’art. 2 lett. a) del D.Lgs. 192/05, come:

  • Piscine all’aperto
  • Serre non realizzate con strutture edilizie
  • Tettoie aperte su più lati
  • Gazebo e pergolati

7. Fabbricati in costruzione

Per gli immobili senza abitabilità o agibilità al momento della compravendita sono esenti, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. Questo include specificamente:

  • Immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio
  • Immobili venduti “al rustico”, privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici

8. Luoghi di culto

Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose sono completamente esenti dall’obbligo di certificazione energetica, indipendentemente dalle loro caratteristiche costruttive o impiantistiche. 

9. Strutture di servizio e spazi accessori

Sono esclusi dall’obbligo di APE gli edifici non compresi nelle categorie classificate sulla base della destinazione d’uso dell’art. 3 del DPR 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali:

  • Box
  • Cantine
  • Autorimesse
  • Parcheggi multipiano
  • Depositi
  • Strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi

10. Edifici con vincoli paesaggistici o culturali

Alcuni edifici soggetti a vincoli paesaggistici o culturali presentano una situazione particolare: secondo il comma 3-bis dell’articolo 3 del D.Lgs. 192/05, questi immobili sono esclusi dall’obbligo dell’APE solo se l’adempimento delle prescrizioni implica un’alterazione sostanziale del loro valore storico, artistico o paesaggistico.

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