RELAZIONE ENERGETICA

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Che cos'è la Relazione Energetica?

E’ un documento utile al fine di contenere i consumi energetici degli edifici. Esso pertanto, è un importante strumento ed è rappresentato dalla Relazione tecnica ex Legge 10 (art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10). 

Al suo interno viene analizzato il sistema Edificio – Impianto. Gli schemi a cui uniformarsi per la stesura della Relazione tecnica, ex Legge 10, sono illustrati dai decreti ministeriali 26 giugno 2015. Questi ultimi in vigore dal 1° ottobre dello stesso anno e successive modifiche o integrazioni. 

Dettagli della Relazione Energetica

E’ importante ricordare che solo i  professionisti abilitati (ingegneri, architetti, geometri e periti edili) possono eseguire la Relazione Energetica, ex Legge 10.

Essa contiene i dati essenziali per la definizione del sistema edificio-impianto che viene utilizzato per il contenimento del consumo energetico.

La relazione energetica oltre agli elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni) presenta informazioni di:

  •  Localizzazione (dati catastali e climatici).
  •  Caratteristiche (dati tecnici e costruttivi dell’edificio).
  •  Dati relativi agli impianti.
  •  Indicazioni atte a contenere il consumo energetico.
  •  Fonti rinnovabili.
  •  Attestazione e verifiche del rispetto delle prescrizioni.  

La relazione Energetica è obbligatoria?

La Relazione Energetica tecnica è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono costruzione o interventi che interessano il sistema involucro-impianto, a titolo esemplificativo: 

  •  Edifici di nuova costruzione;
  •  demolizioni e ricostruzioni;
  •  ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3;
  •  ristrutturazioni importanti di primo livello;
  •  ristrutturazioni importanti di secondo livello;
  •  riqualificazioni energetiche;
  •  impianti termici di nuova installazione;
  •  ristrutturazione degli impianti termici esistenti;
  •  sostituzione di generatori di calore.

Al momento non esiste un elenco esemplificativo fornito dalla legge, riguardo l’obbligatorietà della redazione, spesso sono gli stessi Comuni a poter decidere sull’opportunità o meno del deposito della stessa. Tuttavia i casi per il quale è sicuramente obbligatoria sono definiti dalla legge e sono presenti nella sezione ad essa dedicata.

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